Il Trust immobiliare rappresenta uno dei vari tipi di trust riconosciuti in Italia da circa 20 anni. Nel caso specifico si parla di segregazione patrimoniale. Il bene o l’insieme di beni costituenti, non facendo più parte del patrimonio del disponente, viene messo al riparo da possibili richieste di creditori personali.
Viene in tal modo realizzata una separazione all’interno del patrimonio del disponente stesso. Il trust può essere così applicato ad un’ampia serie di scopi, come la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili e immobili, l’acquisizione di quote societarie, ecc.
Il patrimonio immobiliare viene affidato in amministrazione al Trustee e, sempre nel rispetto dell’atto istitutivo, i proventi della gestione (per esempio l’affitto di un immobile conferito al trust) potranno essere destinati i beneficiari oppure restare inglobati nell’insieme del patrimonio immobiliare.
In Italia l’articolo 2645-ter del Codice Civile stabilisce che attraverso un atto pubblico un bene immobile o mobile registrato può essere utilizzato per la realizzazione di “interessi di meritevole tutela” per un arco di tempo massimo di 90 anni oppure per tutta la durata della vita del beneficiario.
In quest’ultimo caso è necessario che si tratti di persona fisica. Sotto l’aspetto fiscale nel nostro Paese manca una regolamentazione specifica ed è quindi necessario far riferimento alle disposizioni relative ad altri istituti.
Qualora il disponente sia un’azienda, il bene o l’insieme di beni è soggetto alla maturazione di una plusvalenza (ai fini IRPEF o IRES). Si può anche verificare il caso in cui il bene viene assegnato al beneficiario, nel qual caso interviene una questione fiscale riservato. I proventi maturati non sarebbero tassabili.
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