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Trust immobiliare

venerdì, 30 aprile 2010

Il Trust immobiliare rappresenta uno dei vari tipi di trust riconosciuti in Italia da circa 20 anni. Nel caso specifico si parla di segregazione patrimoniale. Il bene o l’insieme di beni costituenti, non facendo più parte del patrimonio del disponente, viene messo al riparo da possibili richieste di creditori personali.

Viene in tal modo realizzata una separazione all’interno del patrimonio del disponente stesso. Il trust può essere così applicato ad un’ampia serie di scopi, come la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili e immobili, l’acquisizione di quote societarie, ecc.

Il patrimonio immobiliare viene affidato in amministrazione al Trustee e, sempre nel rispetto dell’atto istitutivo, i proventi della gestione (per esempio l’affitto di un immobile conferito al trust) potranno essere destinati i beneficiari oppure restare inglobati nell’insieme del patrimonio immobiliare.
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Trust immobiliare

martedì, 23 marzo 2010

Il trust immobiliare è uno dei vari tipi di trust istituibili in Italia da quasi vent’anni.
Il trust è riconosciuto in Italia con la legge 364 del 1989, in seguito alla Convenzione dell’Aja, del 1 luglio 1985.
Con l’entrata in vigore di questa legge sono stati riconosciuti in Italia i trust istituiti all’estero e relativi a soggetti e beni riferibili a Paesi in cui il trust fosse già stato previsto.

Riguardo ai dubbi sulla sua istituibilità in Italia, i trust cosiddetti “interni”, e cioè relativi a beni e soggetti italiani, si riscontravano a favore della tesi affermativa numerose pronunce giurisprudenziali di merito: l’introduzione dell’art. 2645-ter, cod. civ., permette di destinare determinati beni appartenenti a un soggetto a fini ritenuti meritevoli di tutela.
Bisogna sottolineare, inoltre, che anche il CNN ha ammesso la legittimità dei trust interni.

Nel Trust il cosiddetto “disponente” (“settlor”, in inglese) affida ad un “gestore” (in inglese “trustee”) la gestione di alcuni beni (mobili e/o immobili).
Il gestore può disporre dei beni in trust secondo quanto scritto nel mandato (la cosiddetta “lettera dei desideri”, in inglese “letter of wishes”): questi beni potranno quindi essere venduti, affittati, ecc.. Infine, a “chiudere” il trust c’è il “beneficiario”, ossia colui cui spettano i proventi della gestione dei beni conferiti nel trust.
Quindi il gestore, pur non essendo di fatto proprietario, può comunque esercitare tutti i diritti del proprietario, a volte sotto la supervisione di uno o più “controllori” (i cosiddetti “guardiani”) il cui compito è, appunto, quello di verificare che il gestore esegua il proprio compito nel rispetto del suo mandato.

Segregazione patrimoniale
Il bene in trust, non essendo più effettivamente patrimonio del proprietario, viene messo al riparo da possibili pretese di creditori personali del disponente. Viene effettuata quindi una “segregazione patrimoniale”, una separazione all’interno del patrimonio del disponente.
Il trust può essere applicato ad una vasta serie di scopi, come la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili e immobili, l’acquisizione di quote societarie, ecc.

Trust immobiliare

Per l’affidamento in trust di un patrimonio immobiliare, è il trustee ad assumersi la sua amministrazione e, sempre nel rispetto del mandato del trust, di norma i proventi di tale gestione (ad esempio l’affitto di un appartamento conferito in trust) potranno essere destinati al beneficiario, o restare nella “massa” patrimoniale costituita dal trust.

(continua…)