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Immobili nel trust

giovedì, 10 giugno 2010

Come oramai noto, il trust è un istituto giuridico presente in Italia fin dal 1 gennaio 1992, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, che ha reso il nostro Paese la seconda nazione europea a ratificare l’accordo dopo l’Inghilterra.

Attraverso il trust, è possibile creare in maniera piuttosto flessibile un rapporto fiduciario tra un primo soggetto, denominato disponente (o settlor) e un secondo soggetto, denominato (trustee), che gestirà il patrimonio dei beni conferiti nel trust.

In altri termini, il trustee gestire il patrimonio del rapporto sulla base di quanto contenuto nell’atto dispositivo, che identificherà le finalità della gestione del patrimonio stesso, e i beneficiari dell’attività del trustee.

Uno degli effetti principali del trust è, come facilmente desumibile, la generazione di una segregazione patrimoniale tra il patrimonio personale o societario del settlor e del trustee, e quello del trust. In tal modo, i beni conferiti nel trust non potranno essere aggrediti da terzi creditori personali del settlor o del trustee, ma solamente dai creditori particolari del trust.

Una delle tipologie principali di trust è quello immobiliare, nel quale il patrimonio sarà costituito essenzialmente da beni immobili. Il vantaggio principale derivante dall’accensione di un trust immobiliare risiede in una miglior gestione del patrimonio immobiliare (anche in termini di costi) rispetto a quella effettuabile conferendo ad una società a responsabilità limitata gli stessi beni.
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Trust immobiliare

martedì, 23 marzo 2010

Il trust immobiliare è uno dei vari tipi di trust istituibili in Italia da quasi vent’anni.
Il trust è riconosciuto in Italia con la legge 364 del 1989, in seguito alla Convenzione dell’Aja, del 1 luglio 1985.
Con l’entrata in vigore di questa legge sono stati riconosciuti in Italia i trust istituiti all’estero e relativi a soggetti e beni riferibili a Paesi in cui il trust fosse già stato previsto.

Riguardo ai dubbi sulla sua istituibilità in Italia, i trust cosiddetti “interni”, e cioè relativi a beni e soggetti italiani, si riscontravano a favore della tesi affermativa numerose pronunce giurisprudenziali di merito: l’introduzione dell’art. 2645-ter, cod. civ., permette di destinare determinati beni appartenenti a un soggetto a fini ritenuti meritevoli di tutela.
Bisogna sottolineare, inoltre, che anche il CNN ha ammesso la legittimità dei trust interni.

Nel Trust il cosiddetto “disponente” (“settlor”, in inglese) affida ad un “gestore” (in inglese “trustee”) la gestione di alcuni beni (mobili e/o immobili).
Il gestore può disporre dei beni in trust secondo quanto scritto nel mandato (la cosiddetta “lettera dei desideri”, in inglese “letter of wishes”): questi beni potranno quindi essere venduti, affittati, ecc.. Infine, a “chiudere” il trust c’è il “beneficiario”, ossia colui cui spettano i proventi della gestione dei beni conferiti nel trust.
Quindi il gestore, pur non essendo di fatto proprietario, può comunque esercitare tutti i diritti del proprietario, a volte sotto la supervisione di uno o più “controllori” (i cosiddetti “guardiani”) il cui compito è, appunto, quello di verificare che il gestore esegua il proprio compito nel rispetto del suo mandato.

Segregazione patrimoniale
Il bene in trust, non essendo più effettivamente patrimonio del proprietario, viene messo al riparo da possibili pretese di creditori personali del disponente. Viene effettuata quindi una “segregazione patrimoniale”, una separazione all’interno del patrimonio del disponente.
Il trust può essere applicato ad una vasta serie di scopi, come la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili e immobili, l’acquisizione di quote societarie, ecc.

Trust immobiliare

Per l’affidamento in trust di un patrimonio immobiliare, è il trustee ad assumersi la sua amministrazione e, sempre nel rispetto del mandato del trust, di norma i proventi di tale gestione (ad esempio l’affitto di un appartamento conferito in trust) potranno essere destinati al beneficiario, o restare nella “massa” patrimoniale costituita dal trust.

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