Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal trustee), la costituzione ex-novo di società affidate al gestore.
L’Italia è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust.
Quando un trust viene istituito in Italia riceve la definizione di “trust interno”.
Quando sorge un trust si parla anche di intestazione fiduciaria, un rapporto in base al quale ad un soggetto diverso dal proprietario, denominato fiduciario e che può essere sia un singolo soggetto che una società fiduciaria, viene affidata l’amministrazione e gestione di valori mobiliari o partecipazioni sociali.
A seconda dell’incarico si distingue:
1) nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza;
2) nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari.
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