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Immobili nel trust

giovedì, 10 giugno 2010

Come oramai noto, il trust è un istituto giuridico presente in Italia fin dal 1 gennaio 1992, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, che ha reso il nostro Paese la seconda nazione europea a ratificare l’accordo dopo l’Inghilterra.

Attraverso il trust, è possibile creare in maniera piuttosto flessibile un rapporto fiduciario tra un primo soggetto, denominato disponente (o settlor) e un secondo soggetto, denominato (trustee), che gestirà il patrimonio dei beni conferiti nel trust.

In altri termini, il trustee gestire il patrimonio del rapporto sulla base di quanto contenuto nell’atto dispositivo, che identificherà le finalità della gestione del patrimonio stesso, e i beneficiari dell’attività del trustee.

Uno degli effetti principali del trust è, come facilmente desumibile, la generazione di una segregazione patrimoniale tra il patrimonio personale o societario del settlor e del trustee, e quello del trust. In tal modo, i beni conferiti nel trust non potranno essere aggrediti da terzi creditori personali del settlor o del trustee, ma solamente dai creditori particolari del trust.

Una delle tipologie principali di trust è quello immobiliare, nel quale il patrimonio sarà costituito essenzialmente da beni immobili. Il vantaggio principale derivante dall’accensione di un trust immobiliare risiede in una miglior gestione del patrimonio immobiliare (anche in termini di costi) rispetto a quella effettuabile conferendo ad una società a responsabilità limitata gli stessi beni.
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Trust liberale

lunedì, 26 aprile 2010

Il trust liberale designa beneficiari ulteriori oltre a sè stessi.

Con lo scopo di evitare conseguenze catastrofiche e assicurare quindi una giusta linea amministrativa dei beni, si istituisce il trust, trasferendo beni e/o somme di denaro al trustee con il fine di deliberare gli immobili o i beni da eventuali ipoteche,pignoramenti,trascrizioni di atti giudiziari.

Lo scopo dell’atto è quello di dare istruzione al trustee per adempiere all’incarico disponendo di somme necessarie per procedere alla cancellazione di atti; a tale fine è possibile anche nominare un protector.

Il trust liberale è costituito da una persona fisica, si auspica ad esempio,per il trasferimento di beni immobili, anche quando i beneficiari finali non sono immediatamente individuabili.

E’ possibile la registrazione dell’atto da parte di un notaio, con pagamento delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa e/o ipocatastale, in misura proporzionale.

E’ altresì vero che il tributo sulle donazioni non è applicabile all’istituzione del trust ma sarà integrato quando il trustee avrà realizzato il programma dichiarato dal Disponente.
L’obbligazione tributaria in presenza di un trust liberale risulta pacifica applicabile al tributo successivo.
I creditori non possono essere qualificati come eredi, donatori o beneficiari di trust liberali; mentre i trust commerciali sono sottoposti al tributo del registro o all’imposta sul valore aggiunto.
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Trust Aja

venerdì, 16 aprile 2010

Gli effetti della Convenzione dell’Aja relativa ai trust sono validi a partire dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 1992 della legge di ratifica del 16 ottobre 1989, n.364, dal titolo “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985”.

Riguardo ai Trust Aja è, oltre ad un’importante città olandese, una sorta di capitale, il punto di partenza di un’avventura per il nuovo mondo. La Palos del Trust.

La Convenzione dell’Aja disciplina la legge applicabile ai trust (anche al trust immobiliare, quindi) e il loro riconoscimento all’interno del sistema giuridico dei Paesi Membri.

Il riconoscimento consiste nel dare ordine alla confusione nata dall’esistenza di diversi fenomeni simili, ma con nomi diversi.

Pertanto la Convenzione decide le caratteristiche di un cosiddetto “trust Convenzionale” (un modello base di trust) che ogni trust deve possedere per essere considerato tale.
Per quanto riguarda la legge regolatrice, è fondamentale l’art. 6 della Convenzione: “Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente”, che può anche essere la legge di un altro Paese, cui il fenomeno del trust viene ad essere legato per quattro possibili elementi: il luogo di amministrazione del trust, la situazione dei beni del trust, la residenza o sede d’affari del trustee e gli obiettivi del trust e i luoghi della loro realizzazione.
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